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Statuti

FORUM EUROPEO PER LA GESTIONE DELLE CATASTROFI A LIVELLO LOCALE E REGIONALE


STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE

1. L’Associazione ha la seguente denominazione:
“ FORUM EUROPEO PER LA GESTIONE DELLE CATASTROFI A LIVELLO LOCALE E REGIONALE - EUROPEAN FORUM FOR DISASTER MANAGEMENT AT LOCAL AND REGIONAL LEVEL” qui di seguito “l’Associazione “.

2. La sede legale dell’Associazione è a Maastricht.


STATUS GIURIDICO

1. L’Associazione è costituita e registrata ai sensi della normativa olandese. La sua organizzazione è disciplinata dal diritto olandese.

2. Non ha scopo di lucro, e non si prefigge l’obiettivo di generare utili da distribuire tra i membri.

3. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

4. L’Associazione è una rete di:
- città, comuni e regioni
- centri di eccellenza nazionali ed europei nel settore della gestione delle catastrofi
- università e altri centri accademici
- associazioni nazionali, transfrontaliere, nonché altre iniziative di cooperazione tra città, comuni e regioni.


SCOPO E MEZZI

1. Scopo dell’Associazione è di prestare informazioni e consulenze agli eletti e ai funzionari degli enti locali e regionali e di accrescerne la professionalità in materia di interventi in caso di catastrofe.

2. L’Associazione si impegna a conseguire il proprio fine nei modi previsti dalla legge, e segnatamente provvederà a:
- istituire una rete europea.
- operare congiuntamente con altre istituzioni e organizzazioni competenti europee.
- raccogliere, organizzare, mettere a disposizione, convalidare e divulgare le competenze e le esperienze pratiche in materia.
- fungere da forum nel quale si possano incontrare eletti e funzionari pubblici, al fine di scambiare esperienze e problematiche in merito alla gestione delle catastrofi a livello locale e regionale e di informarsi reciprocamente sulle mansioni e sul ruolo di ciascuno.
- garantire che le esigenze e gli interessi specifici delle città, dei comuni e delle regioni che sono stati colpiti da una catastrofe vengano riconosciuti e presi in considerazione nel processo decisionale a livello europeo.
- promuovere l’elaborazione di una legislazione specifica nazionale in materia di protezione e di rafforzamento delle capacità di gestione delle catastrofi a livello locale e regionale.
- incoraggiare e sostenere iniziative europee di collaborazione tra città, comuni e regioni che hanno subito delle catastrofi, e fornire assistenza per la presentazione di domande di sovvenzione europee.
- promuovere e facilitare delle sessioni educative e di formazione in materia di gestione delle catastrofi a livello locale e regionale.
- sostenere e promuovere la stesura di un inventario dei rischi.
- avvalersi di qualsiasi altro mezzo giuridico efficace per il conseguimento dei suoi obiettivi.


ATTIVITA’

Le attività dell’Associazione mirano al conseguimento della sua finalità e in particolare sono tese a:
- organizzare scambi appropriati tra eletti e funzionari pubblici.
- istituire e mantenere aggiornati una banca dati e un sito web ad uso dei membri.
- collaborare con università, centri di eccellenza per lo studio e la ricerca e altre istituzioni competenti per promuovere la ricerca che interessa il gruppo di associati.
- partecipare in quanto partner a progetti europei pertinenti.
- avviare dei progetti a livello europeo.
- istituire e sostenere gruppi di lavoro pertinenti.
- organizzare e partecipare a convegni, simposi, conferenze, corsi, viaggi di studio e ogni altra attività analoga.
- promuovere iniziative.
- pubblicare o far pubblicare riviste o notiziari occasionalmente o periodicamente.
- sostenere le attività di idonee organizzazioni competenti.


MEMBRI

1. Possono iscriversi le città, i comuni, le regioni, nonché le istituzioni e le organizzazioni degli stati membri del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea, come pure dei paesi candidati.
Lo status di membro dell’Associazione non è cedibile.

2. L’Associazione ha le seguenti categorie di membri:
a. Membri attivi.
Possono essere membri attivi: città, comuni e regioni, associazioni nazionali, reti locali e regionali
e le reti di Euroregioni, o le iniziative di cooperazione tra città, comuni e regioni.
Unicamente per il 2005 e il 2006, potranno essere membri attivi anche delle persone fisiche.
b. Membri associati.
Possono essere membri associati tutti gli altri enti interessati, comprendenti:
- Organizzazioni quali associazioni, università, centri di eccellenza per lo studio e la ricerca
- e istituzioni universitarie, attive nel settore della gestione delle catastrofi nel senso
- più largo del termine.
- Società specializzate nella gestione delle catastrofi.
c. Membri consultivi
Sono membri consultivi:
- Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (CPLRE) e altri organi del Consiglio d’Europa.
- Il Comitato delle regioni (CdR) e altre istituzioni dell’Unione europea.
- Le Nazioni Unite.

3. Tutti i membri devono approvare gli obiettivi, i mezzi e le attività dell’Associazione.

4. Il tipo di adesione verrà determinato dal Congresso generale dei membri.

5. Il Comitato esecutivo delibera sull’ammissione dei membri di diritto e/o dei membri associati.
La decisione del Comitato esecutivo è inappellabile.

6. I membri associati e i membri consultivi e benefattori hanno i diritti e gli obblighi stabiliti e imposti dalle disposizioni del presente statuto dell’associazione.

7. I membri associati e i membri consultivi, oltre agli altri diritti ai sensi del presente statuto dell’Associazione, godono del diritto di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione, per le quali hanno ricevuto una convocazione o un invito. Non hanno il diritto di voto.

8. Il Comitato esecutivo terrà un registro nel quale verranno indicati i nomi e gli indirizzi di tutti i membri, dei membri onorari, dei membri associati e dei membri consultivi.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato per iscritto al Comitato Esecutivo


RECESSO DALL’ADESIONE E SOSPENSIONE

1. L’appartenenza all’Associazione ha fine per:
a. recesso del membro.
La notifica del recesso da parte di un membro deve essere comunicata per iscritto al segretario generale.
b. perdita della qualità di membro pronunciata da parte dell’Associazione. Può verificarsi nei casi enunciati nel presente statuto sociale, quando un membro ha cessato di soddisfare le esigenze necessarie per l’adesione, stabilite nello statuto, in caso di inadempienza ai suoi obblighi nei confronti dell’Associazione, o se non è ragionevolmente possibile che l’Associazione permetta il mantenimento della sua adesione.
c. espulsione. L’espulsione può avvenire unicamente se un membro viene meno agli obblighi stabiliti nello statuto sociale, ai suoi regolamenti, o alle delibere dell’Associazione, o se ha causato pregiudizio all’Associazione in modo irragionevole.
d. Nel caso di persone fisiche, per decesso della persona.
e. Nel caso di persone giuridiche, per scioglimento. Nel caso di fusione di una persona giuridica, l’adesione passerà alla persona giuridica che è subentrata. Nel caso di divisione di una persona giuridica, l’adesione verrà trasmessa alla persona giuridica a favore della quale viene concluso l’atto di divisione.
f. Nel caso in cui il membro non soddisfi più i requisiti necessari per l’adesione, di cui all’articolo 5.

2. La perdita della qualità di membro pronunciata da parte dell’associazione o l’espulsione verrà messa in applicazione dal Comitato Esecutivo.

3. Il recesso dall’adesione da parte del membro o pronunciato da parte dell’associazione può intervenire unicamente alla fine di un anno sociale e previa notifica di dodici mesi. Può avvenire con effetto immediato, tuttavia, se non è ragionevolmente possibile che l’Associazione permetta il mantenimento dell’adesione

4. In caso di recesso per violazione delle disposizioni del precedente articolo, l’adesione cesserà quanto prima, non appena possibile dopo la data in cui è stato notificato il recesso.

5. In deroga a quanto precede, un membro può porre fine alla propria adesione entro un mese dalla data in cui ha appreso o ha ricevuto notifica di una delibera che decide di aumentare gli obblighi spettanti ai membri, in modo da evitare di dovervi sottostare. Non si applica per le delibere che aumentano gli obblighi di natura finanziaria imposti ai membri.

6. Il membro interessato riceverà notifica scritta da parte del Comitato Esecutivo, il più presto possibile, della delibera adottata per porre fine alla sua adesione all’Associazione e della delibera di espulsione, accompagnata dalle ragioni motivate che hanno determinato tale delibera e dalla notifica della possibilità di presentare appello di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

7. Il membro interessato ha la possibilità di presentare appello all’Assemblea generale entro un mese dalla data in cui ha ricevuto la notifica di tale delibera. Nel periodo necessario per presentare appello e nell’attesa dell’appello il membro verrà considerato sospeso.

8. Se l’adesione cessa nel corso di un anno sociale, la quota annua è ancora dovuta nella sua integralità, salvo diversamente deciso dal Comitato Esecutivo, prendendo in esame ogni singolo caso.

9. Un membro può essere sospeso dal Comitato Esecutivo, qualora il medesimo membro:
- agisca in modo contrario allo statuto sociale, al suo regolamento o alle delibere dell’Associazione, o rechi pregiudizio all’Associazione.
- Continui a venir meno ai suoi obblighi relativi al pagamento della quota da versare all’Associazione, nonostante l’avvertimento ricevuto.
-
10. Un membro sospeso perde ogni diritto legato all’adesione per la durata della sospensione, ma resta soggetto agli obblighi che gli spettano nei confronti dell’Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

1. Le finanze dell’Associazione sono costituite:
- dalla quota annua di adesione dei membri
- da sussidi e donazioni
- da contributi ottenuti mediante sponsorizzazioni
- da eredità, disposizioni testamentarie e lasciti
- dagli interessi dei suoi attivi o proventi delle sue attività
- da altri eventuali introiti.

2. La quota annua verrà stabilita dall’Assemblea generale dei membri, su proposta del Comitato Esecutivo.

3. In casi speciali, il Comitato Esecutivo è autorizzato ad accordare un’esenzione parziale o totale del pagamento di una quota.


COMITATO ESECUTIVO: COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE E REVOCA

1. Il Comitato Esecutivo è composto da sette persone fisiche, che sono:
- il presidente, e
- sei membri in possesso di un mandato politico conferito da un membro attivo.
- Il presidente viene eletto dall’Assemblea generale dei membri con un mandato di due anni. Può essere rieletto.
- Gli altri membri del Comitato Esecutivo verranno eletti dall’Assemblea generale dei membri con un mandato di due anni, tenendo conto, per quanto possibile, della necessità di una distribuzione geografica equilibrata. I membri del Comitato Esecutivo che si sono dimessi possono essere rieletti.

2. Faranno inoltre parte del Comitato Esecutivo almeno due membri consultivi, ossia:
- un rappresentante del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa (CPLRE)
- un rappresentante del Comitato delle Regioni dell’Unione europea (CoR).
Oltre ai due membri consultivi di cui sopra, il Comitato Esecutivo può designare uno o più membri consultivi supplementari ai sensi del Regolamento per la Gestione, che verrà elaborato in seguito.
I diritti, obblighi e competenze dei membri consultivi, e il loro modo di funzionamento verranno stabiliti in modo più dettagliato nel Regolamento per la Gestione, che verrà elaborato dal Comitato Esecutivo.
I suddetti membri consultivi non hanno il diritto di voto.

3. Il Comitato Esecutivo sceglierà un vice-presidente, un segretario e un tesoriere tra i propri membri. Queste ultime due funzioni possono essere svolte dalla stessa persona.

4. Anche nei casi in cui un membro del Comitato Esecutivo sia designato per un periodo di tempo determinato, potrà essere revocato o sospeso dall’Assemblea generale in qualsiasi momento. Una sospensione che non venga seguita entro tre mesi dalla delibera di revoca del membro prende fine per legge al termine di tale periodo.
5. Ogni membro del Comitato Esecutivo si dimetterà a intervalli regolari in base a un turno di dimissioni che verrà stabilito dal Comitato Esecutivo. Il membro del Comitato che si è dimesso potrà essere rieletto in qualsiasi momento. Un membro del comitato designato per coprire un posto vacante ad interim prenderà il posto della persona che sostituisce nel turno di dimissioni.

6. L’appartenenza di un membro al Comitato Esecutivo cessa:
a. se cessa l’adesione all’Associazione, tranne se tale membro del Comitato Esecutivo è stato designato al di fuori dei membri dell’Associazione.
b. per dimissione del membro del Comitato Esecutivo.
c. per decesso.
d. con la perdita del diritto di disporre dei propri beni, ivi compreso lo stato di fallimento, la domanda di sospensione dei pagamenti, l’amministrazione controllata.


COMPETENZE DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Oltre a quanto stabilito nel presente statuto sociale, il Comitato Esecutivo è incaricato della gestione dell’Associazione ed è responsabile per la sua registrazione nel Registro delle società della Camera di Commercio, ai sensi dell’articolo 29 Libro 2 del Codice civile.
Il Comitato Esecutivo si riunirà almeno una volta all’anno.

2. Qualora il numero di membri del Comitato Esecutivo scenda al di sotto del minimo stabilito nel presente statuto, i membri restanti del Comitato Esecutivo rimangono autorizzati a gestire l’Associazione. In questo caso, il Comitato Esecutivo deve iscrivere all’ordine del giorno di un’Assemblea generale la questione dei posti vacanti al più presto dopo il verificarsi di tale situazione, e al più tardi per la prossima assemblea generale ordinaria.

3. Il Comitato esecutivo è autorizzato sotto la propria responsabilità a far eseguire certi aspetti dei suoi compiti da alcuni comitati, che designerà.

4. Il Comitato Esecutivo non è autorizzato a decidere di stipulare accordi per l’acquisto, la vendita e l’ipoteca di beni gravati, salvo adozione di una delibera con voto unanime di tutti i membri che siedono al Comitato Esecutivo.

5. Il Comitato Esecutivo non è autorizzato a decidere di concludere accordi medianti i quali l’Associazione si impegna come garante o condebitore o debitore, garantisce l’esecuzione di terzi o dà garanzie per il debito di terzi, salvo adozione di una delibera con voto unanime di tutti i membri che siedono all’ufficio di presidenza.

6. Le disposizioni testamentarie possono essere accettate unicamente con beneficio di inventario.

7. L’Associazione sarà rappresentata legalmente e in ogni circostanza:
a. dal Comitato Esecutivo
b. dal presidente o il suo/la sua vice, insieme al segretario e il suo/la sua vice.

8. Il Comitato Esecutivo può autorizzare uno o più membri dello stesso comitato o dei terzi a intraprendere le transazioni previste nel documento per le autorizzazioni.

DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO

Salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto, tutte le delibere del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea generale dei membri devono essere adottate con maggioranza assoluta dei votanti, ossia con un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei voti validi.


SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale verrà nominato dal Comitato Esecutivo per un periodo di cinque anni. Può essere nuovamente designato.

2. Il Segretario Generale dirige il segretariato.

3. Il Segretario Generale è responsabile dell’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea generale dei membri. Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea generale dei membri con voto consultivo e redige il verbale delle riunioni.

4. Il segretario generale svolge la propria funzione sotto l’autorità del Presidente, che rappresenta il Comitato Esecutivo nei suoi confronti.


ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI

1. Tutte le competenze dell’Associazione che non sono conferite ad altri organi per legge o in virtù del presente statuto sono conferite all’assemblea generale, indicata anche come ‘Assemblea dei membri’

2. Un’assemblea generale – l’assemblea annuale – si terrà entro sei mesi dopo la fine dell’anno sociale, salvo estensione di tale periodo da parte dell’assemblea dei membri. All’assemblea annuale, devono essere iscritti all’ordine del giorno i seguenti punti:
a. Relazione annuale e resoconto finanziario, con la relazione dell’esperto esterno o del comitato finanziario.
b. Discarico al Comitato Esecutivo per le sue responsabilità.
c. Nomina di un comitato finanziario per il prossimo anno sociale, se necessario.
d. Posti vacanti da coprire, ove necessario.
e. Proposte del Comitato Esecutivo o dei membri, indicate nella convocazione dell’assemblea, o in un documento supplementare distribuito a tempo.

3. L’Assemblea generale dei membri è convocata dal presidente almeno tre settimane prima del giorno della riunione, con notifica degli argomenti da discutere. Il presidente è inoltre obbligato di riunire un’assemblea generale entro quattro settimane, su richiesta di almeno il dieci per cento del numero totale dei membri con diritto di voto.

4. Qualora non venga data esecuzione a tale richiesta entro quattordici giorni, le persone che hanno richiesto la convocazione possono convocare esse stesse un’assemblea generale, in virtù delle disposizioni del presente statuto o per legge.
5. Tutti i membri attivi, i membri associati e consultivi dell’Associazione che non sono stati sospesi hanno il diritto di partecipare all’assemblea generale. Un membro sospeso ha il diritto di partecipare alla riunione per il punto che riguarda le discussioni relative alla delibera di sospensione nei suoi confronti, ed è autorizzato a prendere la parola dinanzi all’assemblea al riguardo.
Le persone giuridiche verranno rappresentate all’assemblea da un membro del Comitato Esecutivo autorizzato a farlo, o da una persona fisica con un’autorizzazione sufficiente. Se un numero di membri del Comitato Esecutivo ha ricevuto un’autorizzazione congiunta, procederà ad autorizzare una sola persona a rappresentare la persona giuridica in questione.
L’assemblea generale deciderà l’ammissione di persone oltre a quelle menzionate nel presente articolo.

6. Ogni membro attivo dell’Associazione dispone di un voto, se non è stato sospeso. Un membro può delegare un altro membro per iscritto a votare in suo nome.
Un membro non può disporre di più di tre deleghe.

7. Il presidente del Comitato Esecutivo presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea generale dei membri. In sua assenza, presiederà il vice presidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo, i membri presenti del Comitato Esecutivo provvederanno ad organizzare la presidenza della riunione. Fino a quando non lo avranno fatto, la riunione sarà presieduta dal membro più anziano di età del Comitato Esecutivo. Qualora non fosse presente nessun membro del Comitato Esecutivo, la riunione provvederà a decidere per la propria presidenza.

8. Il segretario o un’altra persona designata a tal fine dal presidente terrà il resoconto completo e dettagliato delle questioni trattate in ogni riunione, che verrà confermato e firmato dal presidente e dalla persona che avrà steso il verbale. Le persone che hanno convocato la riunione possono richiedere di avere un resoconto notarile delle questioni dibattute. Il verbale o il resoconto notarile verrà notificato per iscritto ai membri entro tre settimane.


DELIBERE DELL’ASSEMBLEA DEI MEMBRI

1. Salvo se diversamente indicato dal presente statuto o dalla legge, tutte le delibere dell’assemblea generale verranno prese almeno a maggioranza assoluta dei voti espressi. La maggioranza assoluta si intende il numero di voti pari alla metà più uno dei voti validi. Le schede bianche non sono valide.

2. Se non si ottiene la maggioranza su una questione che non sia relativa alla designazione di persone, la proposta sarà ritenuta rifiutata.

3. Per il voto relativo alla designazione di persone, qualora nessuna delle persone indicate ottenga la maggioranza richiesta, si terrà una seconda votazione. Nel caso di una proposta vincolante, si voterà sui candidati nominati. Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, una nuova votazione verrà organizzata per le due persone che hanno ricevuto il maggior numero di voti in questa seconda votazione. Se più di due persone sono eleggibili come candidati per la nuova votazione, un voto interinale deciderà le due persone che debbano presentarsi per la nuova votazione, se del caso, e, successivamente, se necessario, si procederà mediante sorteggio. Verrà scelto il candidato che avrà ottenuto il numero maggiore di voti in questa nuova elezione. In caso di parità in questa nuova votazione, il vincitore verrà designato per estrazione a sorte.

4. La decisione del presidente nel corso della riunione sul risultato di un voto sarà definitiva e vincolante. Lo stesso vale per il contenuto di una delibera adottata, purché derivi da una proposta non presentata per iscritto.

5. Tuttavia, se la correttezza della decisione di cui al paragrafo quarto viene contestata immediatamente dopo essere stata emessa, si procederà a una nuova votazione, se viene richiesto dalla maggioranza della riunione, o, se non si era proceduto al voto precedente per alzata di mano o per appello nominale, dalla persona che era presente e che aveva diritto di voto. Il risultato del voto originale non sarà più valido dopo che verrà conosciuto il risultato di questo nuovo voto.

6. Il voto su argomenti all’ordine del giorno sarà orale, e il voto relativo a persone sarà a scrutinio segreto, salvo diversamente stabilito dal presidente della riunione senza obiezioni da parte di uno o più membri. Si procederà al voto a scrutinio segreto con schede non firmate e chiuse.

7. Una delibera unanime di tutti i membri ha la stessa forza di una delibera dell’assemblea generale, anche se i membri non vengono convocati a una riunione, a condizione che il Comitato Esecutivo ne sia precedentemente a conoscenza.

8. Fintantoché tutti i membri dell’Associazione sono presenti o rappresentati all’assemblea generale, si possono adottare delibere valide se decise all’unanimità su tutte le questioni proposte per discussione, ivi comprese quelle riguardanti le modificazioni statutarie, la fusione dell’associazione o lo scioglimento, anche se non c’è stata una convocazione, o se non è stata soddisfatta qualsiasi altra formalità richiesta per la convocazione e per la tenuta delle riunioni.


AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

1. L’anno sociale e l’anno finanziario coincideranno con l’anno civile.

2. Il Comitato Esecutivo conserverà le distinte relative alla situazione finanziaria dell’Associazione in modo da permettere che i suoi diritti ed obblighi possano essere controllati a qualsiasi momento.
Il tesoriere è obbligato di informare il Comitato Esecutivo immediatamente, se, per qualsiasi ragione, l’Associazione non è in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari.

3. Il Comitato Esecutivo farà la propria relazione all’assemblea annuale e, su presentazione del bilancio e della situazione finanziaria, renderà conto della propria gestione nell’anno finanziario che si è concluso. Dopo lo scadere del periodo, ogni membro può fare tale resoconto finanziario a nome del Comitato Esecutivo.
Ogni anno, il Comitato Esecutivo preparerà un budget per l’anno finanziario successivo tre mesi prima del termine dell’anno finanziario in corso.

4. Il Comitato Esecutivo deve tenere i rendiconti di cui ai paragrafi 2 e 3 per sette anni.

COMITATO FINANZIARIO

1. Ogni anno, se non è stato nominato dall’assemblea generale un esperto esterno per eseguire tale compito, l’assemblea designerà un comitato composto da almeno due persone tra i suoi membri, che possono non fare parte del Comitato Esecutivo. Il suddetto Comitato procederà a un audit sul rendiconto finanziario e presenterà una relazione dei suoi risultati all’assemblea generale.

2. Qualora l’audit riguardante il rendiconto finanziario richieda particolari conoscenze contabili, il comitato incaricato dell’audit può richiedere l’assistenza di un esperto, che verrà retribuito dall’associazione. Il Comitato Esecutivo deve fornire al comitato le informazioni di cui ha bisogno e, se gli viene richiesto, deve mostrare al comitato gli averi e l’attivo e permettere ai suoi membri di controllare i libri contabili e la documentazione dell’Associazione.

3. Il mandato del suddetto comitato può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea generale, ma unicamente al momento della designazione di un altro comitato.


LINGUE

1. L’inglese è la lingua ufficiale dell’Associazione

2. Per quanto lo consentano le finanze, l’Associazione si sforzerà di tenere le proprie riunioni nelle due lingue ufficiali del Consiglio d’Europa.


MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Non si potranno fare modificazioni allo statuto dell’Associazione e non potranno essere prese decisioni relative a una fusione o una divisione, senza una delibera dell’assemblea generale, riunita mediante notifica che in quella determinata riunione verrà proposta una modificazione statutaria, o una fusione o una divisione.

2. Quando viene convocata un’assemblea generale per deliberare su una proposta di modificazione statutaria, o di fusione, o di divisione, una copia della proposta, contenente il testo esatto dell’emendamento proposto o della fusione, o della divisione deve essere a disposizione dei membri in un luogo adeguato perché ne possano prendere visione almeno un mese prima della riunione e fino alla fine del giorno in cui deve tenersi la riunione. Inoltre, una copia, come indicato qui sopra deve essere inviata a tutti i membri, insieme alla lettera di convocazione.

3. La disposizione dei primi due paragrafi di questo articolo non si applica se tutti i membri sono presenti o rappresentati all’assemblea generale, e se la delibera riguardante la modificazione statutaria o la fusione è adottata con voto unanime.

4. Qualunque modificazione statutaria prenderà effetto unicamente dopo che è stato eseguito un atto notarile di emendamento. Ogni membro del comitato è autorizzato singolarmente a far eseguire tale atto e a registrarlo presso la Camera di Commercio.


SCIOLGIMENTO

1. L’Associazione può essere sciolta:
a. mediante delibera dell’assemblea generale. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 (incluso) dell’articolo precedente possono ugualmente applicarsi per le decisioni in questo senso.
b. in caso di insolvenza dopo che è stato dichiarato il fallimento o dopo estinzione della liquidazione coatta a causa della situazione dell’attivo e del passivo.
c. per ordine di un tribunale, quando è richiesto per legge.
d. Nel caso di assenza completa di membri.

2. La liquidazione è disciplinata dalle disposizioni dell’articolo 19 e seguenti del Libro 2 del Codice Civile.
Le rimanenze dopo la liquidazione saranno riversate a coloro che erano membri al momento della delibera adottata in vista dello scioglimento. Ognuno di loro riceverà una quota uguale. Qualora venga adottata una delibera per lo scioglimento, le rimanenze possono tuttavia essere destinate ad altro uso.


REGOLAMENTI

1. L’assemblea generale può stabilire dei Regolamenti su proposta del Comitato Esecutivo.

2. Includeranno automaticamente tutte le delibere che tale assemblea potrà avere bisogno di adottare ai sensi del presente statuto, allo scopo di regolamentare ulteriormente delle questioni contenute in questo statuto.

3. Se l’assemblea generale decide di creare dei dipartimenti all’interno dell’Associazione, i compiti, le competenze e la composizione dei suddetti dipartimenti devono essere disciplinati dai Regolamenti.

4. I Regolamenti non possono essere in contrasto con il presente statuto o con la legge.

5. Il Comitato Esecutivo può stabilire in modo più dettagliato le proprie funzioni mediante dei Regolamenti per la Gestione, che dovranno essere elaborati dal Comitato Esecutivo. Tali Regolamenti per la Gestione saranno presentati all’assemblea generale per informazione.

6. Se il Comitato Esecutivo istituisce dei comitati, i loro compiti, competenze, modo di lavoro e composizione devono essere disciplinati dal Regolamento del Comitato, che dovrà essere elaborato dal Comitato Esecutivo.


DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comitato Esecutivo deciderà in tutti i casi per i quali non è stata prevista una disposizione, né per legge, né in questo statuto sociale.

2. Il Comitato Esecutivo deciderà di ogni controversia e lite e divergenze di opinioni relativamente all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente statuto.

3. Il termine “per iscritto” viene utilizzato nel presente statuto per indicare qualsiasi comunicazione effettuata mediante canali di comunicazione accettati, di cui esiste una prova scritta.